Consiglio di Stato, Sentenza n. 5882 del 16 agosto 2021
Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici chiariscono che dai Principi di leale collaborazione e di buona fede nei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione deriva anche il potere dell’Amministrazione di rimettere in termini il concorrente di una procedura di gara il quale, per causa di forza maggiore, sia incorso nella violazione di un termine procedurale previsto a pena di esclusione.
Per quanto riguarda la causa di forza maggiore, essa è stata individuata in un evento che non può evitarsi neanche con la maggiore diligenza possibile, come nel caso dell’attacco di un virus informatico che comprometta l’accesso alla Posta elettronica certificata, richiedendo per la sua soluzione l’intervento di un operatore specializzato e del tempo necessario a ripristinare il Sistema.
Inoltre, i Giudici sottolineano che il termine concesso dalla Stazione appaltante ai fini del “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/2016, ha natura perentoria (come emerge dall’effetto prodotto dal suo inutile decorso, ossia l’esclusione dalla gara dell’operatore economico) e quindi la rimessione in termini può essere concessa solo nei casi eccezionali di effettiva impossibilità ad adempiere.




