Rinegoziazione contratti locazione passiva di immobili di proprietà privata ex Legge n. 160/2019: no all’estensione a tutte le P.A.

Nella Delibera n. 40 del 23 aprile 2020 della Corte dei conti Piemonte, il Sindaco di una Città metropolitana chiede un parere relativo all’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 616, della Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”), ovvero se sia possibile estendere la sua portata applicativa a tutte le “Amministrazioni pubbliche”, di cui fa menzione l’art. 1 comma 2 del Dlgs. n. 165/2001, e non limitarlo alle “Amministrazioni dello Stato” in esso testualmente citate. Nello specifico, l’art. 1, comma 616, invero dispone che, “al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprietà privata, le Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali compresa l’Agenzia del Demanio, nonché gli organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell’art. 3 del Dl. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, e laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente Legge, alle condizioni e nei termini previsti dal comma 617”. La Sezione osserva che la disposizione, oggetto di interpretazione, attribuisce alle Amministrazioni dello Stato la facoltà di procedere alla rinegoziazione dei contratti di locazione passiva di immobili di proprietà privata con lo scopo di ottenere, da una parte, l’allungamento dei termini di durata del contratto, e, dall’altra, il conseguimento di risparmi di spesa attraverso la riduzione del canone di locazione. Tuttavia la Sezione, operando una interpretazione letterale della norma, vagliata alla luce della interpretazione funzionale o teleologica della stessa, perviene alla conclusione che la nozione di “Amministrazione dello Stato” non possa essere estesa fino a ricomprendere tutte le “Amministrazioni pubbliche”.