Rinnovo contratto d’appalto: possibile anche in caso di modifica soggettiva dell’Ati

Nel Parere n. 117 del 3 marzo 2016, una Ati costituita da una Srl, capogruppo mandataria, e da altre 2 Srl, mandanti, ha sottoposto all’attenzione dell’Anac una richiesta di parere in ordine all’effettiva possibilità di rinnovo, fino al 31 dicembre 2017, del contratto di appalto in essere per l’esecuzione del “Servizio di ordinaria manutenzione delle opere in verde”, stipulato con la committente, una Spa, in caso di recesso dall’Ati, aggiudicataria del contratto iniziale, di una delle mandanti.

L’Anac afferma che la committente può stipulare il rinnovo del contratto di appalto in oggetto con le 2 restanti imprese dell’Ati, una Srl capogruppo mandataria e una Srl mandante, purché sussistano tutte le condizioni di legittimità previste dall’art. 57, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 163/06, e previa imprescindibile verifica che dette imprese posseggano tutti i requisiti necessari per l’esecuzione dei servizi analoghi in affidamento anche senza l’apporto della mandante che ha esercitato il recesso, nonché previo doveroso accertamento che non sussista un difetto di requisiti in capo alla suddetta mandante che viene meno per effetto della modifica soggettiva in riduzione.

Anac – Parere n. 117 del 3 marzo 2016