E’ stato pubblicato il 5 agosto 2021, sul sito istituzionale del Mef-RgS, un Comunicato con il quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle misure correttive per il riparto del saldo delle risorse incrementali per l’anno 2021 del “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” e riflessi sulla Certificazione “Covid-19” anno 2021.
Il Comunicato in primo luogo richiama le Note metodologiche per i Comuni e per le Province/Città metropolitane, allegate al Dm. Interno 30 luglio 2021 (in corso di pubblicazione nella G.U.) con il quale è stato attribuito agli Enti Locali il saldo delle risorse incrementali per l’anno 2021 del “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali” (previste dall’art. 1, comma 822, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, vedi Entilocalinews n. 2 dell’8 gennaio 2021), dove veniva specificato che ai fini del riparto del saldo delle risorse disponibili per l’anno 2021 sono stati apportati correttivi statistici al Modello della Certificazione “Covid-19” (trasmesso dagli Enti Locali entro il 31 maggio 2021, ai sensi del Decreto Mef 1° aprile 2021, n. 59033).
Viene poi precisato che i richiamati correttivi statistici sono stati adottati esclusivamente per i criteri di riparto del saldo delle risorse disponibili per l’anno 2021 senza che vi siano conseguenze anche sulla correttezza della Certificazione inviata dagli Enti Locali e/o sulla quota che l’Ente ha vincolato nel risultato di amministrazione 2020.
Le eventuali anomalie riscontrate nelle risultanze delle Certificazioni 2020 saranno comunicate con note ufficiali, a firma del Ragioniere generale dello Stato, agli Enti Locali interessati entro il mese di settembre 2021. Poi, entro il 30 novembre 2021, gli Enti Locali di riferimento dovranno procedere a inviare una nuova Certificazione che recepisca le rettifiche segnalate o comunicare tempestivamente ulteriori elementi utili ai fini della loro valutazione.
Viene anche sottolineato che le rettifiche da apportare saranno poi utili ai fini della verifica finale della “perdita di gettito” e dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2022, e della conseguente regolazione definitiva dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province/Città metropolitane, ovvero tra i 2 predetti Comparti, con riferimento alle complessive gestioni 2020 e 2021, mediante apposita rimodulazione dell’importo in favore di ciascun Ente, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.




