Nella Delibera n. 3 del 12 gennaio 2018 della Corte dei conti Sicilia, viene chiesto un parere sulle modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione conseguente all’operazione di riaccertamento straordinario dei residui.
La Sezione pone in evidenza che l’art. 4 del Dm. 2 aprile 2015 ha individuato i criteri e le modalità da osservare annualmente per la verifica del ripiano del disavanzo di amministrazione. In particolare, in sede di approvazione del rendiconto per l’esercizio 2015 e allo stesso modo dei rendiconti relativi agli esercizi successivi, sarà necessario accertare se il risultato di amministrazione al 31 dicembre è pari o superiore a quello al 1° gennaio.
Nell’ipotesi in cui il disavanzo applicato al singolo esercizio pro-quota non risulti recuperato, tale rata e l’eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato determinato alla data del 1° gennaio 2015 dovranno essere riassorbiti di conseguenza con relativa imputazione al bilancio di previsione 2016-2018 in aggiunta alla quota annuale come programmata per il recupero del disavanzo scaturente dal riaccertamento straordinario dei residui. Il ripiano dei predetti disavanzi emersi per il mancato ripiano della quota annuale programmata ovvero per il peggioramento della situazione già accertata alla data del 1° gennaio 2015 dovrà avvenire secondo le regole previste dall’art. 188 del Dlgs. n. 267/00 e quindi con la relativa imputazione agli esercizi considerati nel bilancio di previsione e, in ogni caso, non oltre la durata della consiliatura, attraverso una apposita Delibera consiliare che dovrà in concreto definire, nel rispetto dei criteri fissati dal Legislatore, il Piano di rientro per tali nuove quote del disavanzo. Infine, la Sezione chiarisce che, anche nelle ipotesi nelle quali vi sia stata un’errata determinazione del risultato di amministrazione, la successiva adozione delle necessarie misure correttive non potrà avvenire con l’impiego delle modalità agevolate di ripiano del disavanzo, previste infatti, solo in via eccezionale, al momento del riaccertamento straordinario dei residui.






