Nella Delibera n. 79 del 24 maggio 2021 della Corte dei conti Emilia Romagna, la Sezione rileva che la norma di cui al comma 4-bis dell’art. 111 del Dl. n. 18/2020, inserito dalla Legge di conversione n. 27/2020 – la quale prevede la possibilità di non applicare il disavanzo qualora esso sia già stato in precedenza recuperato per un importo superiore a quello applicato al bilancio – costituisce una norma non retroattiva.
Tale interpretazione è sostenuta, oltre che dalla mancanza di una deroga espressa al generale Principio di irretroattività, dall’interpretazione sistematica derivante dall’analisi del contesto nel quale tale disposizione è stata introdotta. Questa norma è intervenuta in piena emergenza pandemica con una serie di misure volte a dare sostegno alle finanze degli Enti Locali prevedendo perciò la possibilità di iscrivere, a partire dalle previsioni di bilancio per il 2020, una minor quota di recupero a compensazione di quanto maggiormente recuperato in passato.
Poiché nel caso di specie si tratta di una determinazione contabile avvenuta a consuntivo, in relazione all’andamento registrato nell’esercizio già conclusosi, tale norma avrebbe potuto trovare applicazione solo nel senso di poter prevedere per l’anno successivo (2020) un recupero minore della quota di ripiano da disavanzo straordinario e non una determinazione inferiore del nuovo disavanzo generato dal mancato recupero avvenuto nel corso dell’esercizio precedente (2019).




