L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 31 del 12 febbraio 2025, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale, ai fini delle Imposte di registro, ipotecaria e catastale, di donazione e di bollo, di un Decreto di trasferimento a titolo gratuito relativamente ad un complesso immobiliare ceduto dall’Agenzia del Demanio in favore di una Regione, ai sensi dell’art. 15-bis, comma 4, del Dl. n. 13/2023.
Nel caso di specie la Regione, nell’ambito del Piano regionale di potenziamento dei Centri per l’impiego, ha sottoscritto con l’Agenzia del Demanio, il Comune, e l’Università, un Protocollo d’intesa per la riqualificazione di immobile statale e Rigenerazione urbana anche nell’ambito del “Pnrr”, teso alla rifunzionalizzazione e riqualificazione, ai sensi del citato art. 15-bis, di un complesso immobiliare, oggi inutilizzato, tramite l’insediamento di un nuovo Centro per l’impiego, avvalendosi dell’azione dell’Agenzia del Lavoro, Ente strumentale della Regione.
La citata norma prevede che “i beni immobili appartenenti al Demanio storico artistico ovvero al Patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all’Agenzia del Demanio, interessati da Progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da Interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell’ambito delle misure di cui al ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’ (‘Pnrr’) e dal ‘Piano nazionale per gli investimenti complementari’ (‘Pnc’) nonché dal ‘Piano nazionale integrato per l’energia e il clima’ (‘Pniec’), possono, su domanda presentata da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti Enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31 dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi”.
La disposizione in esame, ai commi 3 e 4, con riguardo alla procedura di trasferimento del bene, dispone che “l’Agenzia del Demanio, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e di concerto con la competente Amministrazione titolare delle risorse di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l’accoglimento della stessa e ne comunica l’esito all’Ente interessato che, in caso di esito positivo, acquisisce la disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell’avvio della progettazione e di ogni altra attività propedeutica. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell’accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene è disposto con decreto dell’Agenzia del Demanio che prevede: a) la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato avvio o non completamento dell’intervento nei termini previsti dal relativo finanziamento; b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di 5 anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell’Intervento sugli stessi realizzati. Il Decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al Demanio storico artistico è comunicato ai competenti Uffici del Ministero della Cultura secondo le modalità di cui all’art. 54, comma 3, del ‘Codice’ di cui al Dlgs. n. 42/2024, e i beni medesimi restano assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto ‘Codice’”.
In particolare, il comma 5 precisa che “i beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, gli accessori, i vincoli, gli oneri e i pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun Ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’atto formale di trasferimento del bene di cui al comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito”.
Dall’analisi della disposizione di cui trattasi, si rileva l’assenza di previsioni specifiche circa il trattamento fiscale connesso al Decreto di trasferimento della proprietà a titolo gratuito ivi previsto, per cui occorre fare riferimento alle disposizioni generali delle singole imposte oggetto del quesito.
Riguardo all’Imposta sulle successioni e donazioni, in base all’art. 3 del Dpr. n. 346/1990 (Tusd), ricordiamo che “non sono soggetti all’Imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni […]”.
Con riferimento all’Imposta di registro, l’art. 55, comma 2, del medesimo Tusd, prevede che “gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all’art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo”.
Per quanto attiene all’Imposta ipotecaria, l’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 347/1990 (Tuic), prescrive che “non sono soggette all’Imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all’art. 3 del Testo unico sull’Imposta sulle successioni e donazioni approvato con Dlgs. n. 346/1990, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo”.
Parallelamente, in ordine all’applicazione dell’Imposta catastale, l’art. 10, comma 3, del Tuic, prevede che “non sono soggette ad Imposta le volture eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative a trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico sull’Imposta sulle successioni e donazioni approvato con Dlgs. n. 346/1990, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo”.
Quanto poi all’Imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 della Tabella allegata al Dpr. n. 642/1972, sono considerati esenti “atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, nonché Comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”.
Nel caso di specie, la Regione istante chiede chiarimenti circa il trattamento fiscale, ai fini delle richiamate Imposte indirette, di un Decreto di trasferimento a titolo gratuito relativamente ad un complesso immobiliare ceduto dall’Agenzia del Demanio alla Regione medesima, ai sensi del sopra menzionato art. 15-bis, comma 4, del Dl. n. 13/2023.
Alla luce di quanto sopra premesso, l’Agenzia ha ritenuto che il Decreto di trasferimento a titolo gratuito, realizzato ai sensi della sopra citata norma, rientri tra “gli atti che non prevedono a carico del beneficiario alcuna controprestazione, ma sono privi dello spirito di liberalità tipico delle donazioni” (vedasi Circolare n. 3/E del 2008). Di conseguenza, ha ritenuto applicabile la disciplina sulle Imposte di successioni e donazioni di cui al Dpr. n. 346/1990 e, trattandosi di una cessione a titolo gratuito nei confronti della Regione, troverà applicazione l’esenzione prevista dall’art. 3, comma 1, nonché la registrazione gratuita del predetto Decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 55, comma 2, del Tusd.
Non risultano dovute le Imposte ipotecaria e catastale, considerato che, ai sensi degli artt. 1, comma 2 e 10, comma 3 del Dlgs. n. 347/1990, non sono soggette alle stesse i trasferimenti di cui al già citato art. 3, comma 1, del Tusd.
Da ultimo, l’atto di trasferimento in oggetto risulta esente in modo assoluto dall’Imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 della Tabella allegata al Dpr. n. 642/1972, in quanto rientrante tra gli atti scambiati tra un’Amministrazione dello Stato e la Regione.