Riqualificazione di Ente non commerciale ai fini delle Imposte dirette

Nella Sentenza n. 4332 del 16 ottobre 2018 della Ctr Lombardia, la questione controversa in esame riguarda la riqualificazione di un Ente non commerciale. I Giudici chiariscono che per la riqualificazione in questione è necessario che ci sia prevalenza delle attività commerciali rispetto a quelle istituzionali dell’Ente stesso. Quindi, qualora un’Associazione abbia tenuto una contabilità separata delle attività commerciali da quelle istituzionali e da questa risulti che i redditi derivanti dalle attività commerciali non siano prevalenti rispetto a quelli istituzionali, l’Amministrazione finanziaria non può procedere alla riqualificazione dell’Ente. In proposito, i Giudici sottolineano che, con riferimento alle Associazioni, ma con validità anche per gli Enti pubblici assistenziali, non si considerano commerciali e non producono quindi reddito imponibile le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, sebbene dietro pagamento di uno specifico corrispettivo. Infine, i Giudici precisano che non è esatto affermare che le attività non commerciali e quelle assimilabili ad attività commerciali siano frammiste e non contabilmente separabili.