Nella Sentenza n. 13242 del 26 giugno 2015, la Corte di Cassazione statuisce che la mancanza dell’autorizzazione del Giudice delegato o del Tribunale, prevista dall’art. 35 della “Legge Fallimentare”, ad integrazione dei poteri spettanti al Curatore nello svolgimento di attività negoziale, comporta non la nullità dei negozi posti in essere ma l’annullabilità dei medesimi.
Poiché il citato art. 35 è previsto nell’interesse dell’amministrazione fallimentare, l’annullabilità dell’accordo posto in essere dal Curatore può essere fatta valere solamente da quest’ultima, ai sensi dell’art. 1441 del Codice civile.