Riscossione: arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul nuovo “stralcio” dei carichi fino ad Euro 5.000

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la Circolare 22 settembre 2021 n. 11/E, rubricata “stralcio dei debiti fino a 5.000 Euro – Art. 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni)”.

Con la Circolare in commento, redatta in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, vengono forniti chiarimenti operativi in riferimento al nuovo “stralcio” dei debiti fino ad Euro 5.000 introdotto dall’art. 4, del Dl. n. 41/2021.

Il citato art. 4, comma 4 dispone l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, fino a Euro 5.000, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

La disposizione riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque Ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo.

Restano esclusi dal calcolo dei debiti gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura. Il limite di Euro 5.000 è determinato non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei singoli carichi contenuti nella stessa, ovverosia le singole voci che compongono il debito del contribuente.

In caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo se i singoli carichi non superano i Euro 5.000, possono beneficiare tutti dell’annullamento, ma è anche possibile che all’interno della medesima cartella di pagamento siano presenti carichi sia inferiori che superiori alla soglia di Euro 5.000, quest’ultimi rimangono esclusi dallo “stralcio”.

Lo “stralcio” trova applicazione anche con riferimento ai debiti rientranti nelle definizioni agevolate di seguito riepilogate:

  • art. 3, del Dl. n. 119/2018 “rottamazione-ter
  • art. 1, commi da 184 a 198, della Legge n. 145/2018 “saldo e stralcio”;
  • art. 16-bis, del Dl. n. 34/2019 “riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione”.

Di contro, lo “stralcio” non si applica con riferimento a:

  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), delle Decisioni nn. 2007/436/Ce, e 2014/335/UE;
  • Iva riscossa all’importazione.

Rientrano nello “stralcio” anche le somme inizialmente superiori ad Euro 5.000, il cui importo è stato però decurtato per effetti dell’applicazione di sgravi e discarichi.

Per individuare i carichi definibili occorre, poi, fare riferimento non alla data di notifica della cartella di pagamento, ma alla data antecedente di affidamento del carico all’Agente della riscossione, ovverosia alla data in cui i carichi sono stati trasmessi all’Agente nazionale.

Dal combinato disposto dell’art. 4, comma 6, del Dl. n. 41/2021 e dell’art. 2, comma 1, del Dm. Mef 14 luglio 2021, si può evincere che per i debiti rientranti nel perimetro dello “stralcio” sono sospesi fino al 31 ottobre le attività di riscossione e i relativi termini di prescrizione, inoltre le somme pagate prima dello “stralcio” non potranno essere rimborsate.

Inoltre, precisa l’Agenzia, sul sito web dell’”AdE-R” è disponibile un servizio dove il contribuente può verificare se vi siano dei debiti che possono rientrare nello “stralcio” e procedere successivamente ad effettuare la richiesta per aderire all’iniziativa in parola.

I debiti che possono essere oggetto di “stralcio” devono riferirsi:

1. alle persone fisiche che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a Euro 30.000;

2. ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, sempre nel medesimo periodo d’imposta, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a Euro 30.000.

Per quanto riguarda le persone fisiche, l’Agenzia ricorda che il reddito complessivo viene determinato sulla base della sommatoria dei redditi di ogni categoria, sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Per la determinazione dell’importo occorre fare riferimento al cd. “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali”, che tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, ad imposta ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Per la verifica della sussistenza delle predette situazioni reddituali, l’Agenzia fa riferimento alle dichiarazioni reddituali presenti al 14 luglio 2021.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche occorre invece fare riferimento ai dati contenuti nei modelli dichiarativi “Rsc”, “Rsp” e “Renc”.

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo dell’iter procedurale dello “stralcio

ScadenzaAdempimento
20 agosto 2021AdE-R” trasmette all’AdE l’elenco dei codici fiscali dei soggetti che potrebbero beneficiare dello “stralcio
30 settembre 2021AdE segnala i codici fiscali che restano fuori per il superamento del limite reddituale
31 ottobre 2021AdE-R” procede con l’annullamento automatico dei debiti. In presenza di un coobbligato, se lo stesso non possiede i requisiti il debito non viene annullato. I debiti si intendono annullati a tale data
15 novembre 2021AdE-R” presenta al Mef la richiesta di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento, nonché di quelle per le procedure esecutive
30 novembre 2021AdE-R” segnala agli Enti creditori le quote di debito annullate
31 dicembre 2021Versamento della prima rata del rimborso delle spese di notifica e delle procedure esecutive a favore di “AdE-R
30 giugno 2022Versamento della seconda rata del rimborso delle spese di notifica e delle procedure esecutive a favore di “AdE-R