Riscossione: cartella di pagamento nulla se motivazione equivoca

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1952 del 4 febbraio 2015 ha affermato la nullità della cartella di pagamento, conseguente al controllo automatizzato della dichiarazione, che contiene imprecisioni ed errori tali da non consentire al contribuente la verifica dell’iter logico-giuridico seguito dall’Agenzia delle Entrate o dal concessionario della riscossione per determinare l’ammontare dell’Imposta.

In particolare, oltre all’errore nell’indicazione delle annualità prese in considerazione per determinare l’aliquota media del biennio precedente, ai fini della tassazione separata, il Giudice ha sottolineato che l’equivocità della motivazione dell’atto, laddove si legge che “i dati sono stati desunti da dati esposti

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