Con la Risoluzione n. 14/E del 22 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici-tributo da utilizzare per il versamento, tramite Modello “F24”, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1, comma 541, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (“Legge di stabilità 2013”).
Ricordiamo che il citato art. 1, comma 537, della “Legge di stabilità 2013”, ha stabilito che gli Enti e le Società incaricate della riscossione dei tributi sono tenuti a “sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538”. Il successivo comma 541 ha poi disposto che si applichi la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’ammontare delle somme dovute (con un importo minimo di 258 Euro) laddove il contribuente produca documentazione falsa.
Per permettere il versamento, tramite Modello “F24”, della citata sanzione e delle somme a titolo di spese di notifica, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici-tributo:
- “8117”, denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria – art. 1, comma 541, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228”;
- “8118”, chiamato “Spese di notifica”.
In sede di compilazione del Modello “F24” i codici-tributo sono esposti nella Sezione “Erario” in corrispondenza della colonna “Importi a debito versati”.
Per il codice tributo “8117”, in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” del Modello “F24” dovrà essere indicato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.




