Riscossione: l’Agenzia fornisce chiarimenti in merito ai pagamenti a seguito di attività di controllo

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la Circolare 29 aprile 2016, n. 17/DF, “Disciplina dei pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate – Novità del Dlgs. n. 159/15”.

Nel Documento di prassi in commento l’Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alle nuove disposizioni applicabili alla disciplina dei versamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia stessa (art. 15-ter del Dpr. n. 602/73), ovvero con riferimento:

  • alle comunicazioni degli esiti del controllo automatico delle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata;
  • agli atti di adesione, agli avvisi di accertamento ovvero agli avvisi di rettifica e liquidazione definiti per acquiescenza, delle conciliazioni giudiziali e degli accordi di mediazione.

Di seguito riportiamo il commento alle parti che possono interessare l’Ufficio Tributi dell’Ente Locale, rinviando alla lettura del Documento di prassi per ulteriori approfondimenti.

Per quanto concerne il versamento rateale degli avvisi definiti in sede di accertamento con adesione, l’Agenzia ha precisato che per le somme dovute superiori ad Euro 50.000 il numero di rate massimo è stato elevato da 12 a 16. E’ stato anche riformato il computo del termine per il calcolo degli interessi di rateazione delle rate successive alla prima, che dopo la riforma è individuato nel giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Per quanto attiene la conciliazione giudiziale le nuova formulazione del Dlgs. n. 546/92, ha suddiviso in 3 articoli (da 48 a 48-ter) la disciplina relativa alla conciliazione fuori udienza (art. 48), conciliazione in udienza (art. 48-bis) e le modalità di pagamento delle somme a seguito di conciliazione (art. 48-ter). Nello specifico, l’art. 48-ter, del Dlgs. n. 546/92, prevede che le somme dovute o della prima rata, in caso di pagamento rateale, devono essere corrisposte entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, per la conciliazione fuori udienza, oppure dalla redazione del processo verbale, in caso di conciliazione in udienza.

Il Dlgs. n. 159/15 ha razionalizzato anche la disciplina dell’iscrizione a ruolo a seguito di inadempimenti in materia di pagamento delle somme dovute, sia in un’unica soluzione che in forma rateale. Il mancato o ritardato versamento degli importi comporta l’iscrizione a ruolo di quanto dovuto da parte dell’Agenzia delle Entrate, tranne che l’omesso o il tardivo versamento rientri nelle violazioni di “lieve entità” che non comportano la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma che sono comunque sanzionabili ai sensi dell’art. 13, del Dlgs. n. 471/97. L’iscrizione a ruolo può essere evitata dal contribuente anche mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/97.

Il termine ultimo per il recupero degli importi iscritti a ruolo a seguito di inadempimenti del contribuente è contenuto nell’art. 25 del Dpr. n. 602/73, e coincide con il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione, ossia dell’ultima rata del piano originario di rateazione, indipendentemente quindi dalla rata non pagata, pagata in ritardo o in misura carente.