Riscossione: nullità della notifica dell’atto precedente e illegittimità dell’atto successivo

Nell’Ordinanza n. 13314 del 18 maggio 2021 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte rileva che l’omessa notifica di un atto presupposto, nella specie una cartella di pagamento, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato (nella specie la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) la quale si fonda sul mancato pagamento della cartella. Infatti, il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l’omessa notifica dell’atto presupposto pone la questione della validità dell’atto successivo che lo presupponga.

Nel caso in cui (come quello in esame) il contribuente abbia impugnato unicamente l’iscrizione ipotecaria deducendone l’illegittimità per l’omessa notifica dell’atto prodromico, i Giudici territoriali devono limitarsi ad accertare la nullità della notifica della cartella presupposta e, in caso positivo, dichiarare la conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata.