Nell’Ordinanza n. 18964 dell’11 settembre 2020 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte afferma che, in materia di riscossione coattiva d’imposta, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili, ai sensi dell’art. 77 del Dpr. n. 602/1973, l’Amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione e deve concedere al medesimo un termine, determinabile in 30 giorni, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, con l’art. 77 comma 2-bis del citato Dpr. n. 602/1973, introdotto dal Dl. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2011, di natura interpretativa e quindi applicabile anche all’iscrizione ipotecaria in esame, anteriore alla sua entrata in vigore), al fine di presentare osservazioni od effettuare il pagamento. Peraltro, l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, fermo restando che l’iscrizione ipotecaria, attesa la sua natura reale, mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.




