Nella Sentenza n. 842 del 4 luglio 2019 della Ctr Piemonte, i Giudici chiariscono che l’avviso di accertamento sottoscritto digitalmente e notificato in via ordinaria prima dell’entrata in vigore del vigente testo dell’art. 2, comma 6, del Dlgs. n. 82/2005 (“Codice dell’Amministrazione digitale”), avvenuta il 27 gennaio 2018, è nullo. Infatti, a partire da questa data è stato esteso l’obbligo della firma digitale anche agli atti accertativi dell’Amministrazione finanziaria. Per questi atti era prevista, a partire dal 1° luglio 2017, la possibilità di utilizzare la firma digitale solo sugli atti emessi nell’esercizio delle attività ispettive e di controllo fiscale notificati a mezzo Pec.
Pertanto, in nessun caso era ammessa la combinazione tra avviso di accertamento sottoscritto digitalmente e notificazione del medesimo in via ordinaria, giacché in tale circostanza l’atto sarebbe risultato affetto da nullità, ai sensi dell’art. 42, comma 3 del Dpr. n. 600/1973, per difetto di sottoscrizione (autografa).




