Nell’Ordinanza n. 3039 del 31 gennaio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che l’omessa notifica dell’attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999, ne preclude l’utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile Ici, non obbligando, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992, il contribuente ad impugnare l’atto presupposto, che, in quanto non notificato, neppure può divenire definitivo.
Le rendite catastali, quelle naturalmente derivanti da provvedimenti di rettifica dell’Agenzia delle entrate, sono efficaci solo dopo la notifica.






