Risorse derivanti da finanziamenti europei: non possono finanziare il “Fondo per funzioni tecniche”

Nella Delibera n. 108 del 21 settembre 2017 della Corte dei conti Puglia, viene chiesto un parere riguardante l’accertamento della destinazione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti vincolati posto che, per espresso dettato normativo, non possono essere utilizzate per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, e quindi viene chiesto se tali risorse possano comunque finanziare il “Fondo per funzioni tecniche”.

La Sezione afferma che le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, escluse “ex lege” dalla quota del 20% delle risorse del “Fondo per incentivi per funzioni tecniche”, non possano essere destinate al predetto “Fondo” proprio in ragione della finalizzazione che le caratterizza.