Ritardi nei pagamenti delle somme iscritte a ruolo: rideterminata nel 3,50% in ragione annuale la misura degli interessi di mora

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. n. 66826/2017 del 4 aprile 2017, ha proceduto alla definizione, a decorrere dal 15 maggio 2017, degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, che vengono determinati nella misura del 3,50% in ragione annuale.

Il Provvedimento è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 361, della Legge n. 244/07.

Come ricordato nelle motivazioni, l’art. 30 del Dpr. n. 602/73 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo – escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi – si applichino, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

In attuazione della richiamata disposizione, con Provvedimento 4 aprile 2017, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 3,50% in ragione annuale.

Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con Nota 8 marzo 2017, ha stimato al 3,50% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1º gennaio 2016-31 dicembre 2016.

Il presente Provvedimento fissa dunque, con effetto dal 15 maggio 2016, al 3,50% in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’art. 30 del Dpr. n. 602/73.