La sanzione del blocco dei diritti del socio, che scatta in caso di mancata alienazione delle Società partecipate entro un anno dall’adozione del “Piano di razionalizzazione” di cui all’art. 10 del Dlgs. n. 175/2016 (“Testo unico delle Società a partecipazione pubblica” – Tusp), decade nel momento in cui si supera l’inadempimento, anche se in maniera tardiva.
Questa la tesi sostenuta da Anci e Utilitalia (Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia elettrica e del Gas), nella Nota interpretativa diffusa nei giorni scorsi.
Ricordiamo che il comma in questione stabilisce che, “in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della Società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’art. 2437-ter, comma 2, e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater del Codice civile”.
Stando al tenore letterale della norma, le Amministrazioni che non hanno provveduto a dare attuazione al “Piano di razionalizzazione” adottato un anno prima, incorrono in un blocco totale dei procedimenti dato appunto dall’impossibilità di esercitare i diritti del socio in assemblea.
Per superare questa impasse, Anci e Utilitalia sostengono che si possa applicare un meccanismo analogo a quello previsto per chi ha adottato il “Piano di razionalizzazione” dopo la scadenza del 30 settembre 2017: lo “stop” alla sanzione dal momento in cui è stato (seppur tardivamente) portato a termine l’adempimento.
La ratio di questa lettura interpretativa è stata così argomentata: “Tale interpretazione ha peraltro un fondamento logico giuridico nel fatto che, comunque, il socio pubblico dovrà, entro il 31 dicembre 2018 procedere all’adozione del ‘Piano di razionalizzazione annuale’, che potrebbe contenere ipotesi di revisione delle dismissioni già deliberate. Rispetto all’attuazione delle procedure di alienazione indicate nella ricognizione straordinaria, va evidenziato inoltre che potrebbero presentarsi eventuali sopravvenienze, anche non dipendenti dalla volontà dell’Ente pubblico socio: una modifica in positivo dei parametri economici di cui all’art. 20 delTusp, l’attesa di Pronunce di Tribunali amministrativi o civili nonché una sostanziale rivisitazione delle decisione sulla Società in sede di revisione ordinaria che giustificherebbero il mancato conseguimento, parziale o totale, degli obiettivi programmati.Una interpretazione diversa della norma, che sostanzialmente qualifichi il termine di cui al comma 4 dell’art. 24 Tusp, quale recesso obbligatorio, non può trovare applicazione diretta, in quanto è comunque previsto dal comma 5 dell’art. 24 che il socio pubblico, pur nelle more dell’esercizio dei diritti sociali, possa comunque deliberare il recesso ovvero la liquidazione e pertanto possa farlo espressamente in Assemblea, esercitando i propri diritti sociali”.
Gli Enti Locali possono quindi – stando all’interpretazione di Anci e Utilitalia – procedere alle alienazioni o atti propedeutici delle stesse, anche oltre il termine di cui al comma 4 dell’art. 24 del “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica” riacquistando a seguito di tale adempimento, l’esercizio dei diritti sociali.