Ritardo nella messa a disposizione degli atti di gara: decorrenza dei termini per l’impugnazione

Consiglio di Stato, Sentenza n. 8352 del 18 ottobre 2024

Nella Sentenza indicata, la questione principale riguarda il ritardo nella messa a disposizione degli atti della procedura di gara, che ha posticipato il termine per l’impugnazione degli atti relativi all’appalto. I Giudici hanno evidenziato che l’art. 36 del “Codice dei Contratti pubblici”, nei suoi primi 2 commi, stabilisce quanto segue: la documentazione della gara, che include l’offerta dell’aggiudicatario, i verbali, gli atti e altre informazioni fondamentali per l’assegnazione del contratto, deve essere accessibile a tutti i candidati e partecipanti non esclusi definitivamente, attraverso la Piattaforma digitale di approvvigionamento di cui all’art. 25. Questa documentazione deve essere resa disponibile contemporaneamente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, come previsto dall’art. 90. Inoltre, gli Operatori economici classificati tra i primi 5 in graduatoria hanno diritto, tramite la stessa Piattaforma, ad accedere agli atti e alle offerte presentate dagli altri concorrenti. Secondo questa normativa, il termine per presentare un ricorso contro gli atti di gara inizia solo nel momento in cui il partecipante può prendere piena visione dei documenti che possano arrecargli danno. Questo sistema è volto a evitare “ricorsi al buio”, in linea con la giurisprudenza europea. In particolare, la Direttiva 89/665, con il supporto dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, consente di stabilire un termine di 30 giorni per i ricorsi contro le decisioni di ammissione o esclusione in gare pubbliche, a condizione che tali decisioni siano accompagnate da una spiegazione chiara, che permetta ai partecipanti di riconoscere eventuali violazioni dei propri diritti. Nel caso specifico, l’Amministrazione appaltante non ha messo subito a disposizione della parte interessata tutti gli atti della procedura di gara, se non a seguito di una sua richiesta formale di accesso. Pertanto, come correttamente sostenuto nell’appello, il termine per il ricorso non poteva iniziare a decorrere fino a quando la documentazione non è stata effettivamente resa disponibile, ossia il 21 dicembre 2023. Il ricorso, notificato il 22 gennaio 2024, è quindi stato presentato entro i termini, considerando che il 20 gennaio cadeva di sabato.

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