Rivalsa dell’Iva a seguito di accertamento: se non va a buon fine impossibile recuperare l’Iva emettendo una nota di credito

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 43 del 10 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al meccanismo di rivalsa dell’Iva a seguito di accertamento, ai sensi dell’art. 60 del Dpr. n. 633/1972.

In particolare:

  1. la Società istante ritiene di poter esercitare la rivalsa, ai sensi dell’art. 60 del Dpr. n. 633/1972, della maggiore Imposta versata a seguito della definizione, nei confronti delle Ditte individuali e/o delle Società di persone, ancorché cancellate dal Registro delle imprese, in quanto tali soggetti non hanno personalità giuridica distinta rispetto a quella del titolare dell’Impresa individuale ovvero dei soci della Società di persone (che rispondono – illimitatamente o limitatamente, a seconda del modello organizzativo prescelto – delle obbligazioni della Società);
  2. ove poi la rivalsa nei confronti di tali soggetti non dovesse andare a buon fine, la Società istante ritiene possibile, all’esito dell’infruttuoso esperimento, in tutto o in parte, di procedure esecutive individuali e/o concorsuali, procedere all’emissione di una nota di credito ex art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, di sola Iva, non applicandosi al caso di specie i chiarimenti di cui alla Risoluzione Entrate n. 127/E del 2008, ove, con riferimento alle note di variazione emesse a seguito di procedure concorsuali infruttuose, è stato chiarito che occorre variare sia l’imponibile che la relativa imposta.

Sul punto, l’Agenzia non ha ritenuto condivisibili le suesposte soluzioni interpretative prospettate dalla Società istante, per quanto già chiarito con la Risposta all’Interpello n. 531 del 20 dicembre 2019.

In merito al ricorso alla nota di variazione in diminuzione, l’Agenzia ha ritenuto che non possa essere consentito alla Società istante di detrarre neppure una parte dell’Iva versata in sede di “definizione agevolata”, né di dedurre la differenza della stessa dal reddito d’impresa perché, come chiarito con la Risposta ad Interpello n. 84 del 26 novembre 2018, il diritto di rivalsa ammesso dall’art. 60, ultimo comma, del Dpr. n. 633/1972, è un diritto “speciale”, sicché “anche in presenza di tutte le condizioni necessarie a rendere il diritto potenzialmente esistente”, la rivalsa operata ai sensi del medesimo articolo “ha natura di istituto privatistico, inerendo non al rapporto tributario ma ai rapporti interni fra i contribuenti”.