Rti: la dichiarazione di impegno è elemento essenziale dell’offerta e non è modificabile con il “soccorso istruttorio”

Nella Delibera n. 118 del 10 febbraio 2021 dell’Anac, una Società (seconda classificata nella procedura per il completamento, riqualificazione e messa a norma dei blocchi di servizi igienici e superamento barriere architettoniche) ha contestato il provvedimento di aggiudicazione in favore del Rti composto da 2 Srl, per violazione del Principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quota di esecuzione dei lavori. L’Anac afferma che deve essere esclusa la ricorrenza di un errore materiale nella trascrizione delle categorie di lavori e nella specificazione delle quote di esecuzione quando dalla lettura della dichiarazione di impegno di un raggruppamento (prodotta in sede di gara) non vi sono elementi da cui desumere l’univoca volontà del raggruppamento di attribuire una determinata categoria ad una impresa diversa da quella erroneamente indicata, in quanto l’errore materiale deve consistere in una inesattezza o in una svista accidentale riconoscibile ictu oculi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà dell’offerente. La dichiarazione di impegno, resa ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016, con cui le Imprese che partecipano alla gara in Raggruppamento temporaneo specificano le categorie di lavori e le quote che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti, costituisce un elemento essenziale dell’offerta, in quanto dichiarazione di impegno vincolante nei confronti della Stazione appaltante, non integrabile né modificabile con il soccorso istruttorio.