Nella Delibera n. 555 del 12 giugno 2019 dell’Anac, la questione controversa riguarda la possibilità, alla luce delle modifiche apportate all’art. 48 del Dlgs. n. 50/16 dal cd. “Correttivo” al Dlgs. n. 56/2017 di sostituire, nell’ambito del Rti verticale giunto primo in graduatoria, il mandante che, all’esito delle verifiche esperite dalla stazione appaltante, sia risultato privo del requisito di carattere generale della regolarità contributiva.
L’Anac rileva che la sostituzione del mandante del Raggruppamento che sia risultato privo, in corso di gara, del requisito di regolarità contributiva, si pone in contrasto, sia con il Principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura, sia con il divieto generale di modificazione della composizione dei Raggruppamenti rispetto a quello risultante dall’impegno formalizzato in sede di offerta.
Peraltro, l’Autorità specifica che l’inserimento, ai commi 17 e 18 dell’art. 48, ad opera del “Correttivo” al Dlgs. n. 56/2017, dell’inciso “in corso di esecuzione” con riferimento “alla perdita dei requisiti di cui all’art. 80”, sia da interpretare nel senso che la sostituzione di un componente, all’interno del Raggruppamento, in caso di perdita di un requisito di cui all’art. 80, è da ritenersi possibile esclusivamente alla fase dell’esecuzione contrattuale, in quanto in tale fase concedere la possibilità di sostituzione risponde in primis alla necessità di perseguire il preminente interesse pubblico alla prosecuzione dell’esecuzione dell’appalto.




