Rup: il Consiglio di Stato ribadisce che non c’è incompatibilità assoluta rispetto alla sua presenza nella Commissione valutatrice

Nella Sentenza n. 2835 dell’11 maggio 2018 del Consiglio di Stato, i Giudici si esprimono sulla incompatibilità del Responsabile unico del procedimento e Direttore esecuzione (e dei Dirigenti) quali Commissari di gara. I Giudici pongono in evidenza che l’art. 77, comma 4, del Dlgs. n. 50/16, prevede che l’incompatibilità dei Commissari sia relativa agli incarichi svolti prima dell’ambito della procedura oggetto dell’affidamento ed altresì determini la successiva incompatibilità per coloro che abbiano fatto parte di una Commissione valutatrice a ricoprire un ruolo tecnico amministrativo in sede di esecuzione del contratto.

Nella procedura di gara in questione non ricorreva alcuna incompatibilità tra le funzioni del Rup e quella di Componente della Commissione. Tuttavia, i Giudici sottolineano che, in virtù del regime transitorio, si doveva dar rilievo all’art. 10, comma 2, dell’abrogato Dlgs. n. 163/06 per cui il Rup “svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente ‘Codice’…che non siano specificamente attribuiti ad altri Organi o soggetti”, per cui ben può svolgere, nella medesima procedura di gara, anche funzioni di componente del seggio di gara. Tale precetto del resto è stato confermato anche dall’art. 77, comma 4, del Dlgs. n. 50/16, per cui “la nomina del Rup a membro delle Commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”. Pertanto, la nomina del Rup nella Commissione giudicatrice non pone ex ante una preclusione assoluta e di principio, ma determina solo una pregiudiziale incompatibilità di principio ad esercitare successivamente le funzioni di nomina del Direttore dell’esecuzione.