Lo scorso 19 febbraio 2021 l’Autorità nazionale Anticorruzione (Anac) ha aggiornato, nella Sezione “Contratti pubblici”, le Faq relative all’applicazione delle Linee-guida n. 3, approvate con Deliberazione n. 1096/2016 e successivamente aggiornate con Deliberazione n. 1007/2017, aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.
In particolare, l’Anac ha chiarito che:
- negli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti l’incarico di Rup può essere affidato ai componenti della Giunta, ai quali possono essere attribuiti poteri di natura tecnico-gestionale ai sensi dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000. Tale deroga tuttavia si applica soltanto in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire la funzione di Rup e qualora detta carenza non possa essere altrimenti superata senza incorrere in maggiori oneri per l’Amministrazione. Pertanto, la Stazione appaltante deve verificare, in via prioritaria, la possibilità di attribuire l’incarico adi Rup ad un qualsiasi Dirigente o dipendente amministrativo in possesso dei requisiti o, in mancanza, ad una Struttura di supporto interna formata da dipendenti che, anche per sommatoria, raggiungano i requisiti minimi richiesti dalle Linee-guida n. 3/2016 o, ancora, di svolgere la funzione in forma associata con altri Comuni, senza incorrere in maggiori oneri. In sostanza, soltanto quando l’unica alternativa percorribile nel caso concreto per superare la carenza in organico di figure idonee a ricoprire l’incarico di Rup sia rappresentata dalla costituzione di una Struttura di supporto esterna formata da membri scelti con procedure di evidenza pubblica, potrà ritenersi configurato il presupposto della necessità richiesto dall’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 per l’applicazione della deroga ivi prevista;
- il soggetto in possesso dei requisiti richiesti per svolgere le funzioni di Rup per affidamenti di importo pari o superiore a Euro 150.000 e inferiori a Euro 1.000.000 [par. 4.2 lett. b) della Line-guida n. 3], può svolgere le funzioni di Rup anche per affidamenti di importo inferiore ad Euro 150.000 [par. 4.2 lett. a) della Linee-guida n. 3].