Tar Sardegna, Sentenza n. 477 del 27 maggio 2025
Un’Associazione e un Operatore hanno impugnato gli atti con cui un Comune ha stabilito le tariffe per l’occupazione del suolo pubblico in occasione di una festività religiosa e civile. In particolare, hanno contestato l’introduzione di una quota fissa aggiuntiva di Euro 100, definita come “copertura una tantum della Tari”, e l’adozione di una disciplina tariffaria speciale, diversa da quella ordinariamente prevista per il canone mercatale.
Secondo i ricorrenti, le somme richieste erano sproporzionate e prive di criteri oggettivi, poiché calcolate senza considerare fattori rilevanti come la superficie occupata, la durata dell’occupazione e la tipologia dell’attività svolta. A loro avviso, ciò avrebbe creato ingiustificate disparità di trattamento tra gli operatori.
Il Giudice ha respinto le censure principali, ritenendo legittimo che, per eventi particolari come le sagre, il Comune possa applicare una disciplina tariffaria diversa rispetto a quella ordinaria dei mercati. Tali manifestazioni infatti comportano un afflusso straordinario di persone e costi aggiuntivi per l’amministrazione, soprattutto per la gestione dei rifiuti. È stato ritenuto legittimo anche prevedere una maggiorazione della tariffa per coprire tali oneri, in linea con quanto previsto dalla legge (Legge n. 160/2019), che consente di modulare le tariffe in base all’impatto ambientale e ai costi effettivamente sostenuti. Tuttavia, il Giudice ha accolto in parte il ricorso, annullando la previsione della quota fissa di Euro 100. È stato ritenuto illegittimo imporre lo stesso importo a tutti gli operatori, senza tener conto delle differenze effettive tra le varie attività. La quota è stata applicata in modo uniforme, senza una adeguata istruttoria e senza considerare parametri oggettivi come i metri quadrati occupati, la durata della concessione o la categoria merceologica, con il risultato di trattare allo stesso modo situazioni molto diverse. Per questo motivo, il Comune dovrà ricalcolare la maggiorazione entro 60 giorni, utilizzando criteri chiari, oggettivi e proporzionati, capaci di riflettere le reali differenze tra gli operatori coinvolti. In conclusione, è legittimo applicare una maggiorazione alla tariffa per l’occupazione del suolo pubblico durante una sagra, dato il carattere eccezionale dell’evento e i maggiori costi per l’ente. È corretto adottare una disciplina specifica per questo tipo di manifestazioni, diversa da quella prevista per i mercati. Non è legittimo imporre una quota fissa uguale per tutti senza considerare le reali condizioni dell’occupazione. Il Comune dovrà rivedere l’importo, tenendo conto di elementi oggettivi come superficie, durata e tipo di attività.







