Nella Sentenza n. 2392 del 20 ottobre 2020 della Ctr Lombardia, i Giudici chiariscono che le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di Società o Enti con personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un Amministratore di fatto. Nel caso di specie, le sanzioni erano state contestate sia alla Società che al suo presunto Amministratore di fatto. Trovando applicazione la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie, introdotta dall’art. 7, comma 1 del Dl. n. 269/2003, l’Amministratore di fatto non poteva essere chiamato a rispondere, in via solidale, per il pagamento di sanzioni elevate a carico della Società, non soltanto perché comminate in epoca successiva rispetto all’entrata in vigore della richiamata norma, ma anche e soprattutto in considerazione della mancata prova in ordine al profitto che il medesimo avrebbe realizzato dalle violazioni contestate alla Società.