Nell’Ordinanza n. 23330 del 23 ottobre 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità si esprimono sulla violazione delle norme del “Codice della Strada”, ed in particolare sulle disposizioni relative ai limiti di velocità.
La Suprema Corte rileva che l’efficacia probatoria dell’autovelox deriva dal fatto che esso sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche; l’efficacia probatoria opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al Giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata. Perciò, la verifica periodica si rende necessaria solo quando sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo dall’ultima verifica dell’apparecchiatura ovvero dal suo collaudo.
Peraltro, i Giudici di legittimità chiariscono che, in materia di sanzioni amministrative per violazione del “Codice della Strada”, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante cd. autovelox, non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza. Il medesimo Principio vale anche per le apparecchiature telelaser.




