Scia: controllo tardivo

Nella Sentenza n. 5208 dell’8 luglio 2921 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che i poteri di controllo tardivo sulla Scia, di cui all’art. 19, comma 4, della Legge n. 241/1990, incalzati dal terzo, sono doverosi nell’an, ferma restando la discrezionalità nel quomodo. I Giudici rendono nota la Sentenza n. 45/2019 della Corte Costituzionale che non ha accolto la tesi secondo cui la sollecitazione del “terzo” avrebbe ad oggetto solo poteri inibitori, anche se presentata dopo la scadenza del termine perentorio (di cui ai commi 3 o 6-bis dell’art. 19, della Legge n. 241/1990), ma reputano invece che dopo tale termine il terzo possa sollecitare solo i poteri di autotutela. Alla luce di tale pronuncia, i poteri di controllo sulla Scia, se attivati tempestivamente (entro i 60 o 30 giorni dalla segnalazione), sono vincolati, con la conseguenza che l’interessato potrebbe chiedere anche l’accertamento della fondatezza nel merito della pretesa. Se attivati invece dopo il decorso del termine ordinario (ed entro i successivi 18 mesi), sono invece subordinati alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, della Legge n. 241/1990. Tuttavia, i Giudici costituzionali non hanno precisato se sussista, in capo all’Amministrazione, l’obbligo di avvio e conclusione del procedimento di controllo tardivo sollecitato dal terzo, ferma restando la piena discrezionalità nel quomodo.