Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, Sentenza n. 132 del 2 agosto 2021

di Antonio Tirelli

Oggetto:

Condanna del Responsabile di un Museo per il danno derivante dalla scomparsa di un quadro: modifica Sentenza di assoluzione n. 852/2020.

Fatto:

A seguito di un articolo giornalistico apparso nel giugno 2017, la Procura della Corte dei conti nel luglio 2020 cita in giudizio 2 dipendenti comunali accusandoli del danno per il furto di un quadro in mostra nel Museo di questo importante Comune (53.000 abitanti). Infatti, da indagini a suo tempo effettuate risulta che il furto era avvenuto durante un periodo di chiusura al pubblico del Museo per l’esecuzione dei lavori sull’Impianto antifumo; in detto periodo avevano avuto accesso al Museo studenti di una Scuola che facevano pratica come guide turistiche e scolaresche che avevano in precedenza prenotato le visite. Inoltre, è risultato che le telecamere di sicurezza non avevano effettuato alcuna registrazione e, pertanto, non avevano consentito di acquisire alcuna documentazione utile.

La Procura, dopo aver rilevato che la carica di Direttore del Museo era all’epoca vacante, contesta il danno per mancata sorveglianza al Dirigente alla Cultura e al Responsabile del Servizio Sport, Spettacolo e Museo del Comune. Il danno ammonta ad Euro 1.100 e viene addebitato per il 70% al Responsabile del Servizio e per il 30% al Dirigente alla Cultura. Osserva la Procura che “la particolare vulnerabilità della Struttura museale, interessata da lavori di ristrutturazione, ma comunque parzialmente aperta al pubblico, avrebbe reso necessario una maggiore cautela da parte dei soggetti responsabili al fine di salvaguardare le opere presenti nel Museo”. Invece, come evidenzia la Procura, è risultato che la denuncia ai Carabinieri della scomparsa dell’opera era avvenuta oltre un mese dopo la data presumibile della scomparsa del quadro ed era emerso “che le misure di sicurezza del Museo erano parzialmente non funzionanti, tant’è che le telecamere non avevano effettuato registrazioni sul fatto”.

La difesa dei 2 dipendenti comunali sottolinea che il Museo aveva una gestione autonoma, con un Comitato direttivo e un proprio bilancio sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale. Il Comune doveva solo dotare la Galleria del personale necessario al funzionamento e delle risorse economiche e finanziarie atte alla sua gestione, per cui il Dirigente alla Cultura del Comune aveva designato la Responsabile del Servizio “Sport, Spettacolo e Museo” di seguire anche la gestione museale.

I Giudici di primo grado (Sentenza n. 852/2020) mettono in evidenza che, in mancanza del Direttore del Museo, “tutte le attività organizzative venivano assunte dal Sindaco che, con diverse Ordinanze sindacali, aveva assunto su di sé le funzioni gestionali proprie del Direttore, quale, ad esempio, la chiusura del Museo per i lavori di manutenzione, durante il quale si presume, senza però che vi sia certezza, sia avvenuto il furto.

La conclusione è l’assoluzione dei 2 dipendenti comunali, con spese di giudizio a carico del Comune.

La Procura regionale presenta ricorso in appello.

I Giudici lo accolgono parzialmente, condannando il Responsabile del Servizio “Sport, Spettacolo e Museo” per un danno di circa Euro 500, mentre per il suo superiore è confermata l’assoluzione, con ulteriori spese di giudizio a carico del Comune.

Sintesi della Sentenza:

La Procura sostiene che, contrariamente a quanto comunicato dal Comune, dalla lettura del Mansionario emergeva una evidente coincidenza dei compiti del Direttore del Museo e del Responsabile del Servizio, cosìche “non appare condivisibile l’indicazione dell’Ente, secondo cui l’attività gestionale del Museo sarebbe rimasta in capo al Responsabile della Direzione ‘Cultura, Pubblica Istruzione, Sport e Turismo’, aggiungeva che il Comitato direttivo, composto dal Direttore del Museo, del Sindaco e del Legale rappresentante degli Archivio Guttuso di Roma o da un suo delegato svolgeva solo compiti prevalentemente di supervisione per così dire strategica. Il Pubblico ministero dichiara che “non è chiaro in quale veste i Giudici territoriali avessero chiamato in causa il Sindaco, se quale capo dell’Amministrazione comunale o come componente del Comitato direttivo. Infatti, “i lavori per l’Impianto antifumo, disposti dal Sindaco, concernevano la gestione dell’immobile e non l’attività museale con la conseguenza che il Sindaco, eventualmente si era ingerito nell’Area dei ‘Lavori pubblici’ e non in quella della ‘Cultura’, e comunque, doveva escludersi, perché contrastante con l’assetto dei rapporti tra politica ed amministrazione, che potesse rivestire la qualifica di Responsabile della gestione del Museo Guttuso”. L’accusa sostiene che “la gestione del Museo non spettava al Sindaco neanche quale componente del Comitato direttivo, Organo collegiale con funzioni di mero indirizzo della linea artistica, che, comunque essendo un Collegio imperfetto virtuale, non poteva operare con la presenza di un solo componente dal momento che per la sua valida costituzione è richiesta la presenza di almeno 2 componenti. La gestione del Museo invece spettava, sulla base del Mansionario, alla Sig.ra R. “che, come tale si era qualificata anche nella corrispondenza in atti, dimostrando di ben conoscere la propria qualifica. Il Pubblico ministero si soffermava “sulle ulteriori argomentazioni difensive prospettate dai convenuti nel giudizio di primo grado e non esaminate nella Pronuncia impugnata: in particolare in riferimento al valore del bene trafugato chiedeva in via subordinata, di confermare la valutazione contenuta nel documento della difesa del B. in primo grado pari a lire 500.000, con rivalutazione a partire dal 30.04.1984, data in cui la stima è stata effettuata. I Giudici concludono affermando che “il compito di verificare il corretto funzionamento del Sistema di videosorveglianza, strumento necessario per prevenire e nello stesso tempo per risalire agli autori del furto, gravasse sulla Dott.ssa R., non richiedendo tra l’altro tale mansione particolari competenze tecniche nel campo artistico o dell’ingegneria, anzi l’esecuzione dei lavori all’interno del Museo, aperto parzialmente al pubblico, lungi da costituire occasione per traslare su altri la responsabilità del furto, imponeva un adeguato controllo della piena funzionalità dei presìdi di sicurezza, tra i quali quello della video sorveglianza”.

Commento:

La notorietà del Museo ha comportato un forte dibattito sui quotidiani locali circa la responsabilità degli Amministratori e dei Dirigenti del Comune. Il Museo è privo del Direttore, dal 2012, per cui si identifica nel Sindaco il Responsabile delle funzioni gestionali, quali, ad esempio, la chiusura del Museo per i lavori di manutenzione, durante i quali si presume sia avvenuto il furto del dipinto.

La conclusione della vicenda è la condanna, per l’importo ridotto a circa Euro 500, del Responsabile del Servizio “Sport, Spettacolo e Museo” (di cui trattasi).

Questa Sentenza conferma l’obbligo dei Responsabili dei Servizi di curare diligentemente l’Inventario dei beni mobili, con periodici controlli, quali “Agenti contabili” consegnatari dei beni. Infatti, è evidenziato che, considerato che durante i lavori sull’Impianto antifumo era stata permessa la visita di scolaresche, si sarebbe dovuto assicurare un maggior controllo, verificando anche l’efficienza delle telecamere di sicurezza.