Scomputo degli oneri di urbanizzazione

Scomputo degli oneri di urbanizzazione

Nella Delibera n. 5 del 22 gennaio 2019 della Corte dei conti Piemonte, un Sindaco ha chiesto se “la possibilità di scomputare gli importi relativi all’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da quanto dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione possa essere sempre accordata, anche quando dette opere ricadano su aree solo assoggettate all’uso pubblico o se per contro il mancato scomputo di detti importi nei suddetti casi possa configurarsi come indebito arricchimento da parte dell’Ente” .

La Sezione chiarisce che le ipotesi di scomputo degli oneri di urbanizzazione e di esonero del costo di costruzione devono considerarsi tassative e di stretta interpretazione perché derogatorie alla regola della normale onerosità del permesso a costruire che costituisce principio fondamentale della normativa di settore. Dunque, non è possibile, al fine di introdurre ulteriori ipotesi di scomputo non contemplate dalla legge, prendere in considerazione un ipotetico ed ingiustificato arricchimento dell’Ente ai danni del privato per l’ipotesi in cui non si riconosca il beneficio dello scomputo a fronte di opere realizzate sulla proprietà privata, ancorché assoggettate in via permanente all’uso pubblico. Ciò ancor più se si tiene conto che le spese di manutenzione delle opere e delle aree destinate all’uso pubblico, asseritamente ritenute a carico del privato nella richiesta di parere, gravano al contrario normalmente sulla Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1069 del Cc. in quanto titolare della servitù perpetua di uso pubblico, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.

Nella Sentenza n. 1149 del 19 febbraio 2019 del Tar Lazio, la questione controversa in esame riguarda la diffida proposta da un Farmacista volta a sollecitare la revisione della pianta organica delle Farmacie allorquando il termine per procedere alla revisione biennale non era ancora scaduto.


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