Segretari comunali: quantificazione degli oneri contributivi e fiscali sui diritti di rogito

Nella Delibera n. 74 del 5 agosto 2019 della Corte dei conti Liguria, un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta imputazione degli oneri contributivi e fiscali sui diritti di rogito erogabili ai Segretari comunali, nonché sulla determinazione dei limiti massimi annui.

In particolare, viene chiesto:

  1. se il concetto di salario in godimento implica che il calcolo vada rapportato allo stipendio effettivamente percepito o, invece, alla retribuzione annua spettante, senza raffrontarlo all’effettivo periodo di servizio;
  2. se, ai fini del computo del quinto dello stipendio, si cumulano gli emolumenti percepiti, a titolo di diritto di rogito, in Comuni diversi, ove il Segretario, in alcuni, è titolare e, in altri, reggente a scavalco.

La Sezione chiarisce che la locuzione “salario in godimento”, che, ai sensi dell’art. 10, comma 2-bis, del Dl. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, costituisce il riferimento della percentuale del quinto, integrante il tetto massimo annuale all’erogazione di diritti di rogito ai Segretari comunali, deve essere rapportata allo “stipendio effettivamente percepito” (e non invece alla “retribuzione annua teoricamente spettante”). Ai fini del computo del “quinto dello stipendio in godimento”, si cumulano gli emolumenti percepiti nei Comuni (o altri Enti Locali) ove il Segretario presta servizio, da titolare, come reggente o a scavalco.