Segretari: per la Corte Liguria vige il divieto di reformatio in pejus

Nella Delibera n. 52 del 3 ottobre 2014 della Corte dei conti Liguria, un Sindaco chiede un parere in merito alla corretta applicazione dell’art. 1, comma 458, della Legge n. 147/13 il quale ha abolito il divieto di reformatio in pejus del trattamento economico dei dipendenti pubblici, principio che trovava applicazione anche nei confronti dei Segretari comunali e provinciali, conformemente alla Deliberazione n. 275/2001 adottata dal Consiglio nazionale di Amministrazione dell’Ages, in base a cui il Segretario comunale nominato presso una sede di segreteria di Enti appartenenti a fasce immediatamente inferiori rispetto a quella di iscrizione, mantiene la retribuzione di posizione prevista per la propria fascia di iscrizione. Nello specifico il Comune chiede di conoscere se ad un Segretario comunale in disponibilità nominato in un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, possa essere mantenuta, l’indennità di posizione prevista per la fascia di iscrizione. La Sezione afferma che per i Segretari in disponibilità vige una apposita regolamentazione contrattuale (art. 19, comma 13 del Dpr. n. 465/97 e art. 43 del Ccnl. di categoria del 16 maggio 2001). Secondo la Sezione, dunque, il Segretario in disponibilità nominato in un Ente di fascia inferiore a quella acquisita deve mantenere l’indennità di posizione relativa alla fascia di iscrizione acquisita.