Nella Sentenza n. 3991 del 28 giugno 2018 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che l’indennità di reggenza o supplenza conferita al Segretario comunale occupante una sede vacante è dovuta per intero anche nel caso di malattia, trattandosi di un compenso aggiuntivo che si accorpa al trattamento accessorio e strettamente collegata alla qualifica rivestita. La questione controversa in esame verte sulla spettanza o meno al Segretario comunale dell’indennità di supplenza e reggenza a tempo pieno per il periodo di assenza per malattia. I Giudici rilevano che l’art. 39 della Legge n. 604/62 stabilisce che “al Segretario o al dipendente di ruolo di Enti pubblici locali al quale sia conferita la supplenza del Segretario assente o impedito, è assegnato, oltre il trattamento economico di cui è provvisto, un compenso mensile in misura non superiore rispettivamente alla metà o ai due terzi dello stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede a seconda che egli presti servizio nella sola sede nella quale è stato nominato supplente o reggente o contemporaneamente anche in quella nella quale è titolare”. Il compenso mensile aggiuntivo previsto risulta in realtà collegato direttamente ed esclusivamente alla qualifica di supplente o reggente, mentre la relativa misura dipende dalla circostanza che il Segretario presti servizio nella sola sede nella quale è nominato supplente o reggente ovvero contemporaneamente anche nella sede in cui è titolare. Il predetto compenso, in definitiva, in aggiunta al trattamento economico ordinario, spetta per la qualifica attribuita (di supplente) e non in relazione alle singole prestazioni lavorative rese presso la sede di reggenza o di supplenza, così che tale compenso segue necessariamente la stessa disciplina del trattamento economico fondamentale.




