Self cleaning: la valutazione spetta alla stazione appaltante

Nella Delibera n. 231 del 4 marzo 2020, l’Anac chiarisce che, ai sensi dell’art. 80, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016, spetta in via esclusiva alla stazione appaltante valutare in concreto, non solo se sussista un motivo di esclusione di un operatore economico ex art. 80, comma 5, lett. c), ma anche se le misure di self cleaning adottate da tale operatore siano idonee e sufficienti a ristabilire la sua integrità o affidabilità professionale. La ratio di tale previsione è ravvisabile nella circostanza che solo la stazione appaltante è nelle condizioni di valutare i rischi cui potrebbe essere esposta aggiudicando l’appalto ad un concorrente la cui integrità o affidabilità sia dubbia, avendo riguardo all’oggetto e alle caratteristiche tecniche dell’affidamento.