Semplificazioni fiscali: istituiti i codici per il versamento delle somme per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili

 

E’ stata pubblicata in data 24 gennaio 2014 sul sito dell’Agenzia delle Entrate la Risoluzione n. 14/E, concernente l’istituzione dei codici-tributo per il versamento, tramite Modello “F24”, delle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili come previsto dall’ art. 17, comma 1, Dpr. n. 131/86, Testo unico del registro (Tur).

L’art. 17 del citato Decreto disciplina le “Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, e in particolare, il comma 1 del citato articolo, prevede che “l’Imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione (…). Il successivo comma 3 dispone che, “per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l’Imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno. (…). L’Imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1”. In ultimo, la Risoluzione in commento ricorda che la disposizione dettata dalla Nota I all’art. 5 della Tariffa, Parte I, allegata al Tur, prevede che, “per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l’Imposta, se corrisposta per l’intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità”.

Con Provvedimento Direttore dell’Agenzia delle Entrate 3 gennaio 2014 sono state estese, in attuazione dell’art. 2 del Decreto Mef 8 novembre 2011, le modalità di versamento di cui all’art. 17, Dlgs. n. 241/97, alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato. Con la Risoluzione in commento l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici-tributo per consentire il versamento delle predette somme utilizzando il Modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

I nuovi codici-tributo istituiti sono:“1500”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili –Imposta di Registro per prima registrazione”;“1501”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Impostadi Registro per annualità successive”;“1502”, titolato “Locazione e affitto di beni immobili – Impostadi Registro per cessioni del contratto”;“1503”, chiamato “Locazione e affitto di beni immobili –Imposta di Registro per risoluzioni del contratto”;“1504”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Registro per proroghe del contratto”;“1505”, rubricato “Locazione e affitto di beni immobili – Impostadi Bollo”;“1506”, denominato “locazione e affitto di beni immobili – Tributispeciali e compensi”;“1507”, definito “Locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione”; “1508”, chiamato “Locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione”; “1509”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi”; “1510”, definito “Locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi”.

La Risoluzione in commento illustra anche le modalità di compilazione del Modello: nella Sezione “Contribuente”, dovrà essere indicato: nei campi “codice fiscale”e “dati anagrafici”, il codice fiscale ed i dati anagrafici della parte che effettua il versamento; nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle controparti), unitamente al codice identificativo “63” denominato “Controparte”, da indicare nel campo “codice identificativo”. Nella Sezione “Erario ed altro”, deve essere riportato: nel campo “tipo”, la lettera “F” (identificativo registro), nel campo “elementi identificativi”, in caso di pagamenti per la prima registrazione, nessun valore; in caso di pagamenti per annualità successiva, cessione, risoluzione e proroga del contratto, il codice identificativo del contratto (composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione). In ultimo, la Risoluzione istituisce i codici per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione dell’Imposta e irrogazione delle sanzioni, emessi dagli Uffici,: “A135”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Registro – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni”; “A136”, intitolato “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Bollo – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni”; “A137”, chiamato “Locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni”; “A138”, definito “Locazione e affitto di beni immobili – Interessi – Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni”.

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