Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5910 del 16 marzo 2026
La questione controversa riguarda se si possa chiedere l’ottemperanza, cioè l’esecuzione, di una Sentenza tributaria passata in giudicato quando l’ente sostiene di non avere mai ricevuto il ricorso introduttivo del giudizio in cui quella sentenza è stata pronunciata. In pratica, il contribuente chiede che sia data esecuzione alla decisione favorevole ottenuta in precedenza, mentre l’agente della riscossione replica che quella Sentenza non può essere eseguita perché sarebbe nata da un processo celebrato senza vero contraddittorio, dato che il ricorso iniziale non sarebbe stato mai notificato.
Il punto centrale, quindi, è capire se una simile sentenza debba considerarsi solo nulla, e dunque da impugnare nei termini ordinari, oppure addirittura inesistente, con la conseguenza che il vizio potrebbe essere fatto valere anche dopo, persino nel giudizio di ottemperanza.
La Suprema Corte non decide subito in modo definitivo, ma afferma che la questione è molto importante e delicata, perché tocca il rapporto tra giudicato, diritto di difesa e contraddittorio. Osserva che, secondo un orientamento, anche il contumace involontario che riceve la notifica della sentenza deve impugnarla entro il termine breve; secondo un’altra lettura, invece, se manca del tutto la notificazione del ricorso introduttivo e quindi manca in radice il contraddittorio, la Sentenza potrebbe essere considerata così gravemente viziata da poter essere contestata anche in seguito, senza essere coperta dal giudicato. Per questo i Giudici di legittimità ritengono che il problema debba essere rimesso alle Sezioni Unite, affinché chiariscano se, in un caso del genere, la parte abbia ancora l’onere di impugnare la Sentenza notificata oppure possa eccepirne l’inesistenza direttamente nel giudizio di ottemperanza.


