Come si apprende da una Notizia pubblicata in data 13 aprile 2026 sul sito del Ministero dell’Interno – “Anagrafe nazionale della Popolazione residente” – si apprende che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 62, comma 3‑bis, del Dlgs. n. 82/2005 (“Codice dell’Amministrazione digitale – Cad”), “Anagrafe nazionale della Popolazione residente” (“Anpr”) ha reso disponibile agli Uffici delle Province l’accesso ai dati anagrafici necessari allo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, in modalità automatizzata, tramite la “Piattaforma digitale nazionale Dati” (“Pdnd”).
Il Viminale evidenzia che le Province operano quali titolari autonomi del trattamento dei dati personali contenuti in “Anpr”; conseguentemente, permane in capo alle medesime la responsabilità in ordine all’individuazione della base giuridica dell’accesso, nonché all’adozione delle Misure tecniche e organizzative idonee a garantire la piena conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
A tal fine, è possibile consultare il Documento “Nota ricognitiva Upi per ‘Anpr’” redatto dall’Unione Province d’Italia, recante la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (Dpia) relativa agli e-service resi disponibili da “Anpr” su “Pdnd”.


