Sul sito del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, è stata pubblicata la Circolare n. 1 del 12 gennaio 2022 relativa al “Nulla osta per lo straniero rifugiato che intenda contrarre matrimonio in Italia”.
La Circolare ricorda che l’art. 116 del Codice civile prevede che gli stranieri che intendano sposarsi sul territorio nazionale, debbano presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione resa dall’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio. Per i rifugiati questa funzione veniva svolta dall’Unhcr (Alto Commissariato Nazioni Unite per i Rifugiati) ma, posto che ora il riconoscimento dello status di rifugiato spetta al Ministero dell’Interno, l’Unhcr ha sollecitato l’adeguamento anche di questa procedura, posto che non sono più in possesso della documentazione necessaria per rilasciare tale attestazione.
Sentito anche il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, il Viminale ha quindi informato che. per ottenere questo “nulla osta”, i rifugiati potranno fornire un certificato o altro atto idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr. n. 445/2000.
In tal modo, Il Ministero dell’Interno garantisce le opportune tutele in favore dello straniero rifugiato assicurando inoltre la continuità della sua azione ed evitando il rischio di compiere discriminazioni.




