Con un Avviso pubblicato il 14 novembre 2016 sul proprio sito istituzionale il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per i Servizi Demografici, ha reso noto che il Consiglio di Stato, Sezione III, con la Sentenza n. 4478/2016 del 26 ottobre 2016, ha annullato la decisione del Tar Lazio (Sentenza n. 7813 del 7 luglio 2016) che aveva disposto l’annullamento della Circolare n. 6 del 24 aprile 2015, per gli aspetti riguardanti “i patti di trasferimento patrimoniali”.
Non essendo stato accolto il ricorso proposto dall’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, torna quindi pienamente valida nella sua interezza la Circolare con la quale la Direzione centrale aveva fornito chiarimenti applicativi sulle novità introdotte dagli artt. 6 e 12 del Dl. n. 132/14, convertito dalla Legge n. 162/14.
In particolare, la parte la cui validità è stata recentemente “ripristinata” da Palazzo Spada è la seguente:
“Ambito di applicazione dell’art. 12 con riferimento alla previsione di cui al comma 3, terzo periodo (‘patti di trasferimento patrimoniale’)
Stante la complessità nonché la varietà delle fattispecie riconducibili all’istituto sopra rubricato, appare opportuno rivisitare l’orientamento già espresso con la citata Circolare n. 19/2014. La disposizione di cui all’art. 12, comma 3, del Decreto-legge in esame, vieta espressamente che l’accordo possa contenere ‘patti di trasferimento patrimoniale’ produttivi di effetti traslativi di diritti reali. Non rientra invece nel divieto della norma la previsione, nell’accordo concluso davanti all’Ufficiale dello Stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. ‘assegno di mantenimento’), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. ‘assegno divorzile’). Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l’attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.
Si tratta infatti di disposizioni negoziali che determinano tra i coniugi l’insorgenza di un rapporto obbligatorio che non produce effetti traslativi su di un bene determinato preclusi dalla norma. Al riguardo, appare opportuno precisare che l’Ufficiale dello Stato civile è tenuto a recepire quanto concordato dalle parti, senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa. Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (c.d. ‘liquidazione una tantum’) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare)”.




