Con la Circolare Dait n. 65 del 4 maggio 2023, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale ha comunicato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica, 3 marzo 2023, adottato ai sensi dell’art. 62, comma 6-bis, del Dlgs. n. 82/2005, recante “Modalità di attribuzione, da parte dell’Anagrafe nazionale della Popolazione residente, di un Codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici l’Interoperabilità con le altre Banche-dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici” (per il commento al Decreto si rimanda al n. 17 della presente Rivista).
La Circolare ricorda che “Id Anpr” è associato ad ogni cittadino già registrato nell’Anagrafe nazionale ed attribuito ad ogni nuovo iscritto in Anpr all’Atto della sua registrazione. Ogni cittadino potrà conoscere il proprio “Id Anpr”, accedendo con la propria identità digitale al servizio di visura anagrafica disponibile nell’Area riservata del Portale “Anpr”.
Il Ministero dell’Interno precisa che tale “Codice identificativo univoco” non è ricavato dai dati anagrafici del cittadino e non può essere in alcun modo riassegnato né modificato, fatti salvi i casi eccezionali. In seguito all’associazione di “Id Anpr” a tutti soggetti registrati in “Anpr”, sono stati adeguati i tracciati e le interfacce web di tutti i servizi resi disponibili al Comune per la registrazione delle operazioni anagrafiche e per le consultazioni dei dati anagrafici. Gli applicativi gestionali comunali dovranno essere adeguati ai fini della gestione dell’“Id Anpr” come da nota tecnica allegata alla Circolare. Le specifiche tecniche per l’adeguamento degli applicativi gestionali comunali sono disponibili nell’Area tecnica del portale “Anpr” (“Id Anpr” sarà reso disponibile agli Enti collegati ad “Anpr”, anche tramite i servizi resi fruibili per il tramite della “Piattaforma digitale nazionale dati”).
Decorso un anno dalla pubblicazione del Decreto oggetto della Circolare, la consultazione dei dati in “Anpr” sarà consentita esclusivamente con “Id Anpr”.




