Servizi demografici: in G.U. il Decreto che disciplina le modalità di attribuzione dell’“Id Anpr” per l’interoperabilità tra Banche-dati

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, è stato pubblicato il Decreto 3 marzo del Ministero dell’Interno recante “Modalità di attribuzione, da parte dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l’interoperabilità con le altre Banche-dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici”.

Il Decreto definisce l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della Piattaforma di funzionamento dell’Anpr per l’attribuzione a ciascun cittadino del “Codice identificativo univoco” (“Id Anpr”) di cui all’art. 62, comma 3, ultimo periodo, del “Cad”.

L’“Id Anpr” è integrato in Anpr per la corretta identificazione del cittadino registrato al fine di garantire l’interoperabilità dell’Anpr con le altre Banche-dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. 

L’Id viene attribuito ad ogni individuo all’atto della sua iscrizione in Anagrafe, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 7 e 17 del Dpr. n. 223/1989 e conseguente registrazione in Anpr. 

L’“Id Anpr”si contraddistingue per le seguenti caratteristiche: 

  1. è alfanumerico con lunghezza di 9 caratteri compreso il “check digit”;
  2. è attribuito e associato univocamente ad ogni individuo già registrato in Anpr o ad ogni individuo in fase di registrazione;
  3. può essere generato soltanto dal Sistema Anpr;
  4. non è ricavato dai dati anagrafici della persona a cui è attribuito;
  5. non contiene elementi identificativi dei dati anagrafici della persona a cui è attribuito;
  6. non può essere riassegnato;
  7. garantisce l’associazione immutabile al soggetto cui è attribuito;
  8. non fornisce evidenza di alcuna sequenzialità, tantomeno temporale;
  9. dotato di “check digit” (il “check digit” è l’ultimo carattere dell’Id calcolato tramite uno specifico algoritmo per consentire di verificare la validità dei numeri che lo precedono);
  10. è possibile la ricostruzione del “check digit”.

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, l’“Id Anpr” è attribuito a tutti gli individui già registrati in Anpr. A decorrere dalla medesima data, l’Id viene attribuito ad ogni individuo in fase di registrazione.

L’ “Id Anpr” è reso disponibile, anche mediante i servizi resi fruibili per il tramite della “Piattaforma nazionale digitale dei dati” con le modalità previste dal Disciplinare tecnico (Allegato al Decreto). Il medesimo disciplinare reca anche le modalità di accesso all’Id da parte del cittadino interessato al trattamento. Decorso un anno dalla pubblicazione del Decreto in oggetto la consultazione dei dati in Anpr è consentita esclusivamente con “Id Anpr”.