“Servizi Demografici”: via libera del Consiglio di Stato ai matrimoni civili celebrati al di fuori della Casa comunale

Il Consiglio di Stato, in risposta a un quesito posto dal Ministero dell’Interno – Direzione centrale per i Servizi Demografici, ha espresso parere positivo rispetto alla possibilità di celebrare i matrimoni civili al fuori della Casa comunale e in siti di elevato valore storico-artistico.

La decisione del Consiglio di Stato (Parere n. 196/14 del 22 gennaio 2014, reso nell’Adunanza della Sezione Prima) è stata resa nota dalla Direzione centrale per i Servizi Demografici per mezzo della Circolare n. 10 del 28 febbraio 2014, rubricata “Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale”. Molti Comuni, già prima del pronunciamento del Consiglio di Stato, avevano di fatto consentito ai propri cittadini di sposarsi in siti diversi dalla Casa comunale basandosi sull’art. 3 del Dpr. n. 396/00 (“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997, n. 127”, in G.U. n. 303 del 30 dicembre 2000, S.O. n. 223), secondo il quale “i Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati Uffici dello Stato civile. Gli Uffici separati dello Stato civile vengono istituiti o soppressi con Deliberazione della Giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto”.

D’altro canto però – come ricordato dal Consiglio di Stato – l’art. 106 del Codice civile stabilisce che il matrimonio debba essere celebrato “pubblicamente nella Casa comunale davanti all’Ufficiale dello Stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”.

La questione è stata risolta dal Consiglio di Stato facendo appello, da un lato, ai principi costituzionali di cui agli artt. 5, 29, 30 e 114, che hanno via via “attenuato la sacralità della celebrazione, avvicinandola alla ‘mondanità’ ”, dall’altro al fatto che la moderna concezione del matrimonio “suggerisce di dare spazio alla scelta dei coniugi in ordine al luogo più appropriato per celebrare l’atto costitutivo della loro unione”.

La soluzione accolta dalla prassi – si legge nel Pronunciamento – riportata nel “Massimario dello Stato civile”, curato dalla Direzione centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno – “è stata nel senso di ammettere la celebrazione del matrimonio inluoghi esterni, che rientrino nella disponibilità giuridica del Comune (a titolo di proprietà, diritto reale o personale di godimento), purché stabilmente destinati alle celebrazioni”.

L’impossibilità di utilizzare i siti a destinazione turistica aperti al pubblico e che non posseggono in teoria i citati requisiti di esclusività e continuità della destinazione può essere superata – secondo il Consiglio di Stato – in questo modo: “la Sezione ritiene che sia possibile, tanto una destinazione frazionata nel tempo (determinati giorni della settimana o del mese), quanto una destinazione frazionata nello spazio (determinate aree del luogo), purché precisamente delimitati e aventi cara abbia carattere duraturo o comunque non occasionale”.

Una soluzione che apre le porte alla possibilità di individuare siti aperti al pubblico purché connessi in via stabile alla funzione amministrativa propria della Casa comunale e che è stata accolta positivamente dalla Direzione centrale, che l’ha definita nella propria Circolare “una interpretazione ancora più coerente con la realtà sociale”.