Servizi per conto terzi: corretta imputazione di entrate e spese

Nella Delibera 24 ottobre 2014, n. 58, della Corte dei conti Liguria, il Sindaco di un Comune ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto la corretta imputazione di alcune entrate e spese fra i servizi per conto terzi. Nello specifico il Comune in questione, avente popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, come tale non sottoposto al Patto di stabilità interno, ha posto un quesito in materia di imputazione delle entrate e delle spese derivanti dall’eventuale gestione in self service dell’unico distributore di carburante sito nel territorio. La Sezione osserva ai sensi dell’art. 168 del Dlgs. n. 267/00, le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l’Ente, sono ordinate esclusivamente in capitoli. Le previsioni e gli accertamenti d’entrata conservano l’equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa. I Principi contabili, approvati in data 18 novembre 2008, dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, costituito presso il Ministero dell’Interno (mantenenti il proprio valore interpretativo in attesa dell’entrata in vigore, dal 2015, dei principi allegati al Dlgs. n. 118/11), prevedono al paragrafo “Gestione nel sistema del bilancio”, lett. c), punti 25 e 61), che le entrate e le spese da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall’ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione. Le entrate e le spese da servizi conto terzi riguardano tassativamente:

1)      le ritenute erariali, ad esempio le ritenute d’acconto Irpef, ed il loro riversamento nella tesoreria dello Stato;

2)      le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale, assistenziale o per conto di terzi, come ad esempio le ritenute sindacali o le cessioni dello stipendio, ed il loro riversamento agli Enti previdenziali, assistenziali ecc.;

3)      i depositi cauzionali, ad esempio su locazioni di immobili, sia quelli a favore dell’Ente sia quelli che l’Ente deve versare ad altri soggetti;

4)      il rimborso dei fondi economali anticipati all’economo;

5)      i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;

6)      le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi.

Più volte le Sezioni regionali di controllo hanno ribadito che possono essere contabilizzate tra i servizi per conto terzi solo quelle entrate e spese che, per il solo fatto della riscossione o del pagamento di una somma, fanno sorgere automaticamente per l’Ente Locale l’impegno a pagare (ad un determinato creditore) o il diritto ad ottenere il rimborso (da un determinato debitore) della stessa somma. Infine la Sezione ricorda come l’art. 3 del Dlgs. n. 118/11 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le Amministrazioni Pubbliche territoriali conformino la propria gestione ai principi contabili generali, nonché ai principi contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato. Il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria fornisce una rinnovata, e precisa, definizione dei servizi per conto terzi, comprendenti le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’Ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Inoltre, sono classificate in tal modo le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’Ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla Tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi. Ai fini dell’individuazione delle operazioni per conto di terzi, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. Pertanto, hanno, ad esempio, natura di servizi per conto terzi, secondo il Principio contabile applicato:

– le operazioni svolte dall’Ente come capofila, come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l’Ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e importi predefiniti;

– la gestione della contabilità svolta per conto di un altro Ente (anche non avente personalità giuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo;

– la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi. In questo caso, il principio precisa che l’Ente incaricato di riscuotere tributi o altre entrate per conto terzi provvede all’accertamento/incasso, e all’impegno/pagamento, dell’intero importo del tributo/provento tra i servizi per conto terzi. L’eventuale compenso trattenuto, o l’eventuale quota di tributo di competenza, è registrato attraverso il versamento all’entrata del proprio bilancio di una quota del mandato emesso e imputato alla spesa per conto terzi. Viceversa non hanno natura di servizi per conto di terzi e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:

– le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate (quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.);

– le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell’Ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;

– i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri Enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;

– le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio.

Di tali enunciati il Comune richiedente terrà conto nella valutazione della concreta applicazione del quadro normativo descritto, afferente alla materia dell’imputazione di entrate e spese fra i servizi per conto terzi, nel caso specifico.