Testo del quesito:
Tenuto conto che il rendiconto della gestione 2018, ancora in corso di approvazione, determina un disavanzo di amministrazione per Euro – 90.000,00, derivante interamente dall’avvenuta contabilizzazione integrale degli impegni connessi alla gestione del Servizio e alla contestuale contabilizzazione solo parziale (solo primo semestre) delle entrate derivanti dal medesimo esercizio (mancano circa Euro 120.000,00), sarebbe legittimo modificare la proposta di rendiconto della gestione inserendo, tra gli accertamenti di competenza 2018, le entrate di che trattasi, così determinando un risultato di amministrazione positivo ?”.
La risposta dei ns. esperti.
Il Dlgs. n. 118/2011 disciplina il nuovo complesso sistema contabile degli Enti Locali a regime dal 1° gennaio 2015. Uno degli elementi caratterizzanti la nuova riforma contabile è costituito dall’introduzione di un nuovo Principio della competenza finanziaria, cosiddetta “potenziata”, che, avvicinando il concetto della competenza finanziaria “tradizionale” a quello della competenza economica, condiziona il primo all’esigibilità delle entrate e delle spese: affinché una spesa e un’entrata possano essere, rispettivamente, impegnata e accertata nella competenza dell’esercizio, le stesse devono essere esigibili nel medesimo esercizio.
Il Principio della competenza finanziaria è definito al Paragrafo 16 dei “Principi generali o postulati” di cui all’Allegato 1 del Dlgs. n. 118/2011, secondo il quale “il Principio della ‘competenza finanziaria’ costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni)”. Secondo il Principio, “tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”. In particolare, “l’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza”.
L’accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti necessari:
a) la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva;
b) il titolo giuridico che supporta il credito;
c) l’individuazione del soggetto debitore;
d) l’ammontare del credito;
e) la relativa scadenza.
In ordine alle modalità di accertamento delle entrate derivanti dalla gestione di servizi, il Principio contabile generale applicato di cui all’Allegato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011, al punto 3.8, precisa che “le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base dell’idonea documentazione che predispone l’Ente creditore ed imputate all’esercizio in cui servizio è reso all’utenza. Tale Principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi”.
Pertanto, condizione all’assunzione contabile dell’accertamento delle entrate derivanti dalla gestione di servizi pubblici è la predisposizione da parte dell’Ente erogatore della necessaria documentazione comprovante la ragione del credito, il suo titolo giuridico, l’individuazione del soggetto debitore, l’ammontare del credito e la relativa scadenza. Generalmente, tali elementi sono determinati attraverso l’emissione del ruolo ovvero della fattura del servizio. In ogni caso, le entrate sono imputate all’esercizio nel quale il servizio è resto all’utenza.
Diversamente, il medesimo Principio contabile, al punto 3.7.1, dispone circa le entrate tributarie, per le quali è previsto che “le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto”.
Tale ultima condizione implica che sono iscrivibili alla competenza dell’esercizio i Tributi relativi all’esercizio, a condizione che i ruoli, gli avvisi di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico siano emessi e vadano in scadenza non oltre i termini di approvazione del rendiconto.
L’Ente che emette il ruolo o la lista di carico nell’anno successivo (n+1) all’esercizio di riferimento (n) può accertare nella competenza dell’esercizio (n) le entrate messe a ruolo o lista di carico a condizione che le stesse non vada in scadenza oltre i termini di approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio n.
Addirittura, secondo il Punto 3.7.5 del Principio contabile, anche le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione (dunque, accertate per cassa) “sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto”.
Pertanto, possono accertarsi alla competenza dell’esercizio n anche le entrate tributare incassate in autoliquidazione nell’esercizio n+1, purché il rendiconto della gestione dell’esercizio n non risulti ancora approvato.
Se dunque sono accertabili nell’esercizio in cui sono esigibili (n) le entrate tributarie per le quali gli atti vengano in scadenza (diventando dunque esigibili) nell’esercizio successivo a quello di riferimento (n+1), purché non risulti ancora approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio n, necessariamente sono accertabili alle medesime condizioni le entrate extratributarie relative alla gestione di servizi pubblici le quali, per definizione, sono esigibili, e dunque, scadute, nell’esercizio in cui il servizio è reso, a condizione che gli Uffici predispongano “idonea documentazione”, ovvero emettano il ruolo e/o la fattura entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio n.
Nel caso del Comune di che trattasi, il rendiconto della gestione 2018, in sessione di approvazione, determina un risultato di amministrazione negativo, per complessivi Euro – 90.000,00, determinato in larga misura dalla parziale contabilizzazione delle entrate da gestione del “Servizio idrico” (mancherebbero circa Euro 120.000,00) a causa del tardivo completamento delle necessarie operazioni di lettura die contatori idrici e, dunque, dell’emissione del relativo ruolo.
Le entrate in oggetto per volume sarebbero più che sufficienti a ricoprire il disavanzo registrato nell’esercizio 2018, tutt’al più se si tiene conto del fatto che nel rendiconto di gestione 2018 sono contabilizzati integralmente gli impegni relativi alle spese di gestione del servizio in parola.
Alla luce della normativa richiamata in premessa e, tenuto conto del fatto che alla data odierna non risulta ancora approvato il rendiconto della gestione 2018, al fine di garantire il rispetto dei Principi generali dell’universalità, dell’integrità, della veridicità attendibilità e correttezza, della significatività e della rilevanza, della flessibilità, in osservanza dei Principi generali dell’equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria, risulta necessario oltre che indifferibile e urgente l’assunzione della determinazione di accertamento contabile delle entrate di che trattasi nella competenza dell’esercizio 2018 e la conseguente modifica integrativa del rendiconto della gestione 2018.
di Calogero Diliberto







