Nella Sentenza n. 637 del 6 luglio 2015 del Tar Emilia Romagna, Bologna, Sezione Seconda, i Giudici emiliani affermano l’illegittimità dell’affidamento diretto del servizio pubblico di “Raccolta rifiuti” ad una Cooperativa sociale ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/91, in base al quale “gli Enti pubblici, compresi quelli economici, e le Società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione”, possono stipulare convenzioni con le Cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari
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