Servizi pubblici: servizi di mobilità in sharing

Nella Sentenza n. 1274 del 3 luglio 2020 del Tar Lombardia, i Giudici affermano che non rappresenta attività di servizio pubblico l’individuazione, con avviso pubblico, di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing con dispositivi per la micromobilità elettrica, se il Comune non ha manifestato l’intento politico di soddisfare il bisogno, proprio dei suoi Amministrati, di spostarsi nel territorio cittadino attraverso l’uso di hoverboard, segway, monopattini elettrici e monowheel. Quindi, manca il momento fondamentale della ”assunzione”, che costituisce presupposto indefettibile per poter integrare la figura del “pubblico servizio”. In particolare, i Giudici chiariscono che il “servizio pubblico” presuppone la decisione della Pubblica Amministrazione di farsi carico del soddisfacimento di un bisogno proprio della collettività da essa amministrata che il mercato non è in grado di soddisfare adeguatamente, e consiste nell’espletamento del servizio a tal fine necessario, il quale può essere svolto secondo modalità differenti che si possono però raggruppare in 2 grossi insiemi:

a) gestione diretta da parte della stessa Amministrazione;

b) gestione affidata a soggetti estranei all’Amministrazione.