Servizi sociali: pubblicate sulla G.U. le Intese sui requisiti minimi per l’accesso ai fondi dei Cav, delle Case rifugio e dei Cuav

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 25 novembre 2022, è stata pubblicata l’Intesa, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, che modifica l’Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza (Cav) e delle Case rifugio, il cui rispetto costituirà condizione necessaria per l’accesso ai fondi oggetto di riparto ai sensi degli artt. 5 e 5-bis del Dl.  n. 93/2013.

I requisiti minimi dei Centri antiviolenza

Requisiti strutturali e organizzativi

Gli immobili destinati alle sedi operative dei Cav devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento e deve essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy. I Cav possono articolarsi, in aggiunta alla sede, anche in sportelli di ascolto e informativi sul territorio. I Cav devono inoltre garantire un numero di telefono dedicato, attivo tutti i giorni, compresi i festivi, che deve essere collegato al 1522 e ai servizi essenziali come Pronto soccorso e Forze dell’Ordine. I Centri antiviolenza devono essere accessibili in presenza almeno 5 giorni alla settimana e in modalità ibride, al telefono o online, tutti i giorni. 

Requisiti relativi al personale

Per le attività a diretto contatto con le donne vittime di violenza, i Cav, anche se gestiti dall’Ente Locale in forma singola o associata, devono avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato e aggiornato. I Cav devono inoltre assicurare un’adeguata presenza di operatrici di accoglienza e di figure professionali, quali ad esempio psicologhe, assistenti sociali, educatrici, mediatrici culturali ed avvocate civiliste e penaliste, esperte in diritto del lavoro e immigrazione.

Servizi minimi garantiti 

I Cav devono garantire, a titolo gratuito, almeno i seguenti servizi: 

  • ascolto;
  • informazione;
  • orientamento sociale;
  • sostegno, accoglienza e accompagnamento;
  • supporto psicologico;
  • supporto legale;
  • raccordo con le case rifugio anche ai fini dell’inserimento. 

Inoltre i Cav, previo consenso della donna, deve raccordarsi: 

  • con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialità; 
  • con i servizi sociali e con i Centri per l’impiego;
  • con gli Enti locali e le Agenzie per la casa.

I requisiti minimi per le Case rifugio

Requisiti strutturali e organizzativi

Le Case rifugio, che devono raccordarsi con i Cav, devono essere articolate in locali, in possesso di agibilità, idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza e ospitalità alloggiativa alle donne vittime e ai loro figli minorenni, assicurando loro alloggio e beni primari nonché il diritto alla riservatezza.

Requisiti relativi al personale

Le Case, anche se gestite dall’Ente Locale in forma singola o associata, devono avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato e aggiornato.

Servizi minimi garantiti

Le Case rifugio devono garantire protezione e ospitalità alle donne e ai loro figli minori, salvaguardandone la riservatezza e l’incolumità per i tempi previsti dal Percorso personalizzato di uscita dalla violenza. Devono, inoltre, collaborare con i Cav, nella strutturazione del Percorso personalizzato, e con i servizi amministrativi dell’Ente Locale.

Sullo stesso numero della Gazzetta Ufficiale, è stata pubblicata anche l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge n. 131/2003, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere (Cuav).

Requisiti strutturali e organizzativi 

Gli immobili destinati a sedi operative dei Cuav devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento ed essere organizzati in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy.

I Cuav possono articolarsi anche con sportelli diffusi sul territorio e devono garantire un’apertura di almeno 2 giorni alla settimana per un minimo di 12 ore settimanali. Tali Centri devono attivare, sia un numero di telefono che una casella di posta elettronica.

Requisiti relativi al personale

I Cuav possono avvalersi di personale maschile e femminile, specificatamente formato, assicurando però che qualsiasi interazione con la vittima di violenza sia tenuta da personale femminile specializzato. Deve inoltre essere garantita la multidisciplinarietà dell’equipe.

Servizi minimi garantiti

I Cuav devono garantire le seguenti prestazioni minime:

  • accesso ai servizi per utenti di età superiore ai 18 anni, e minorenni purché siano implementate attività specifiche loro rivolte; 
  • colloqui di valutazione;
  • presa in carico (individuale e/o di gruppo);
  • valutazione del rischio;
  • attività di prevenzione primaria.