Servizio di “car-sharing” utilizzabile da privati cittadini e dal personale del Comune: è corretto applicare l’aliquota Iva al 22%?

Il testo del quesito:

Stiamo procedendo alla predisposizione della gara per il servizio di car-sharing utilizzabile dal privato cittadino e dal personale del Comune per esigenze di servizio. E’ corretto indicare l’Iva al 22% ?”.

 

La risposta dei ns. esperti

Sull’argomento è utile richiamare la Risoluzione 16 dicembre 2008, n. 478/E, in cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il corretto regime Iva da applicare ai servizi di “bike-sharing”, ma che riteniamo estendibile anche al “car-sharing”.

In risposta ad una Società che installa e gestisce un servizio di “bike-sharing” (il significato letterale di “sharing” è condivisione), la quale riteneva possibile adottare l’aliquota agevolata del 10% ai contratti stipulati con i propri clienti per tale servizio, l’Agenzia ha osservato che un sistema di “bike-sharing” non può essere considerato come un servizio di trasporto urbano di persone, mancando la figura del conducente che si assume il rischio del trasporto stesso (lo stesso vale evidentemente anche nel “car-sharing”).

Tale servizio rientra pertanto nello schema tipico delle locazioni, alle quali si applica l’aliquota Iva del 22%.

Per l’Agenzia è esclusa anche la possibilità di ricondurre tale fattispecie nell’ambito del noleggio di biciclette (lo stesso vale per il noleggio di autovetture).

A supporto di questa puntualizzazione vengono citate 2 Sentenze della Cassazione del 1997 (nn. 8248 e 12303), nelle quali è stata chiarita la differenza tra il noleggio propriamente detto e la locazione dietro corrispettivo di mezzi di trasporto.

Nel primo caso, il noleggiatore non acquisisce il godimento esclusivo del mezzo, che resta invece nella disponibilità del noleggiante. Quest’ultimo, a sua volta, si impegna a svolgere determinate attività in favore della controparte (trasferimento da un luogo all’altro), assumendosi la responsabilità di eventuali rischi connessi alla prestazione del servizio (Iva al 10%).

Nell’ipotesi di locazione onerosa invece prevale l’acquisto temporaneo della “cosa mobile” da parte del noleggiatore, che risponde in prima persona di danni e inadempimenti a lui attribuibili (Iva al 22%).

In sostanza, viene messo in evidenza il fatto che il servizio, pur se reso per agevolare la mobilità della città, si configura come una locatio rei.

Le ragioni avanzate dalla Società istante miravano principalmente all’importanza sociale ed al fatto che il sistema non punterà esclusivamente sull’offerta di biciclette, ma anche su una serie di ulteriori elementi, quali stazioni di presa e rilascio dei mezzi in vari punti della città, totem di servizio, officine, personale addetto al funzionamento delle prestazioni, ecc. e tutto compreso nel corrispettivo chiesto al cliente. Un servizio complesso, non assimilabile alla semplice locazione di cosa mobile, ma più simile ad un contratto d’opera. La Società riteneva inoltre che, nonostante l’assenza del vettore, la qualificazione giuridica del rapporto dovesse essere quella del “contratto di trasporto”, disciplinata dall’art. 1.678 del Cc.. In pratica, secondo la Società istante, nella nozione sarebbero dovuti rientrare anche i nuovi servizi di mobilità e trasporto pubblico urbano quali il “bike-sharing”.

Per l’Agenzia, non rileva il richiamo al Principio civilistico relativo al trasporto di persone, che prevede una rigida disciplina della responsabilità del conducente, vista appunto l’assenza del trasporto nella fattispecie in esame. In più, la struttura del servizio non è riconducibile al noleggio, così come descritto in precedenza.

È vero che il cliente “non acquisisce un diritto esclusivo di godimento su una determinata bicicletta”, ma ne preleva una specifica ed è proprio quella che deve restituire (nello stato in cui gli è stata consegnata).

In definitiva, per l’Agenzia la fattispecie, se proprio non può considerarsi una vera e propria locazione di biciclette (o di autovetture), costituisce comunque un servizio complesso, ricco di prestazioni da assoggettare ad aliquota Iva ordinaria.

Tutti i concetti espressi nella richiamata Risoluzione possono, ad avviso di chi scrive, essere estesi anche al “car-sharing”, se strutturato allo stesso modo del “bike-sharing” descritto nella fattispecie esaminata.